COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/02/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 45 – Reclamo A.C.D. Casarza Ligure avverso la squalifica del calciatore Nucera Giovanni per quattro giornate. Gara Casarza Ligure – Real Vara del 25.1.2009 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 44 del 29.1.2009.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/02/2009
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 45 - Reclamo A.C.D. Casarza Ligure avverso la squalifica del calciatore Nucera Giovanni per quattro giornate. Gara Casarza Ligure - Real Vara del 25.1.2009 Campionato Prima Categoria.
C.U. n. 44 del 29.1.2009.
La Commissione Disciplinare,
• letto il reclamo dell’A.C.D. Casarza Ligure, visionati gli atti ufficiali;
• atteso che la società chiede lo scagionamento dei fatti attribuiti al calciatore Nucera Giovanni mediante l’utilizzo della prova televisiva;
• rilevato che il calciatore, vice capitano svolgente al momento funzioni di capitano, era stato espulso per aver sputato ad un avversario che nel frangente si trovava disteso a terra e sottoposto alle cure da parte del massaggiatore;
• Respinto, perché non consentito dalle norme, l’utilizzo, nel caso in esame, della prova televisiva;
• ricordato che il giudizio sportivo si svolge esclusivamente sulla base degli atti ufficiali che, se redatti in forma chiara e coerente, come nel caso di specie, costituiscono fonte di prova assoluta ed intangibile;
• ritenuta la squalifica inflitta in primo grado equa ed appropriata all’infrazione commessa;
per questi motivi
respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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