COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 12/03/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 52 – Reclamo Soc. Via San Vincenzo Calcio a 5 avverso la squalifica del calciatore Fabio Avignone per cinque giornate – Gara GRF Rapallo – Via San Vincenzo del 16.2.2009 Campionato Calcio a 5 serie C. C.U. n. 50 del 19.2.2009.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 12/03/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 52 - Reclamo Soc. Via San Vincenzo Calcio a 5 avverso la squalifica del calciatore Fabio Avignone per cinque giornate – Gara GRF Rapallo - Via San Vincenzo del 16.2.2009 Campionato Calcio a 5 serie C. C.U. n. 50 del 19.2.2009. La Soc. San Vincenzo Calcio a 5 si è opposta, con reclamo di rito, alla squalifica per cinque giornate inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Fabio Avignone, con la seguente motivazione: A fine gara, dopo il triplice fischio, prendeva il pallone con le mani e lo tirava in faccia ad un calciatore avversario. A seguito della risposta del giocatore colpito ("bravo"), lo aggrediva colpendolo con una spallata violenta in pieno volto. Veniva trattenuto a forza dai compagni e avversari, anche se cercava di aggredire il giocatore avversario con calci e pugni senza riuscirci Il sodalizio reclamante, che in pratica ammette i fatti, ritiene la squalifica eccessiva perché non tiene conto delle continue provocazioni subite dal proprio tesserato da parte degli avversari e da parte del pubblico durante l’incontro, provocazioni che l’avrebbero indotto al comportamento descritto negli atti. Letti gli atti la Commissione Disciplinare, rilevata la perfetta sincronia tra quanto riassunto dal primo giudice ed il referto arbitrale, ritiene di non poter aderire alla richiesta della Soc. San Vincenzo Calcio a 5, perché: a) – di tanto affermato nel reclamo, non v’è traccia alcuna sul resoconto di gara, atto sul quale si basa, per regolamento, il giudizio sportivo; b) – il comportamento violento del calciatore non è limitato al solo fatto d’aver scagliato il pallone ad un avversario, ma ha avuto un seguito nella spallata violenta in pieno viso e nel tentativo d’aggredirlo con calci e pugni. Orbene, poiché il Codice di Giustizia Sportiva prevede, per la condotta violenta verso calciatori o tesserati. la sanzione minima di squalifica per tre giornate (si osservi come anche nei campionati professionisti tale sia la pena, per esempio, relativamente ad una gomitata inflitta anche a gioco in svolgimento), nel caso di specie, incide l’aggravante dell’aver commesso, a fine gara, due gesti violenti verso un calciatore, mettendo altresì in atto un comportamento aggressivo a stento sedato dai compagni e dagli avversari. Per questi motivi la C.D., ritenuta appropriata la squalifica inflitta in primo grado, rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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