COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 12/03/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 54 – Reclamo ASD Pol. Millesimo avverso la squalifica dell’allenatore Minuto Roberto fino al 31.3.2009 e avverso l’inibizione del dirigente Bagnasco Pierluca fino al 31.5.2009. Gara Millesimo – Alassio del 21.2.2009 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 50 del 19.2.2009.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 12/03/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 54 - Reclamo ASD Pol. Millesimo avverso la squalifica dell'allenatore Minuto Roberto fino al 31.3.2009 e avverso l'inibizione del dirigente Bagnasco Pierluca fino al 31.5.2009. Gara Millesimo - Alassio del 21.2.2009 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 50 del 19.2.2009. L’ASD Pol. Millesimo, con reclamo di rito, si è opposta ai provvedimenti in epigrafe, ritenuti eccessivi perché:  l’allenatore Minuto Roberto, in occasione del suo allontanamento, non aveva rivolto all’arbitro alcuna frase offensiva ed ingiuriosa. Sollecitato dall’arbitro ad uscire dal terreno di gioco si era reso responsabile solo di alcune frasi inopportune, senza proferire minacce;  è falso attribuire al dirigente Bagnasco Pierluca (già inibito fino all’11 Marzo 2009) l’aver ingiuriato e gravemente minacciato l’arbitro dagli spalti del campo di gioco, perché egli quel giorno non era presente allo stadio. Il reclamo non merita l’accoglimento. Le eccezioni del sodalizio reclamante trovano puntuale smentita dal resoconto arbitrale che, redatto in forma chiara e coerente, riveste, per regolamento, prova privilegiata che non può essere vinta e superata né da interessate dichiarazioni di parte né da prove testimoniali. I fatti, perfettamente riassunti nella declaratoria del primo giudice, si sono quindi svolti come riferito dall’arbitro e le sanzioni irrogate in primo grado, eque ed appropriate, vanno confermate. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di rigettare il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Millesimo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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