COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 12/03/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 55 – Reclamo A.S.D. Calcio Giovanile Rapallo avverso decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla mancata disputa della gara del Campionato Allievi Regionali Serra Riccò – Calcio Giovanile Rapallo. C.U. n. 50 del 19.2.2009.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 12/03/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 55 - Reclamo A.S.D. Calcio Giovanile Rapallo avverso decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla mancata disputa della gara del Campionato Allievi Regionali Serra Riccò - Calcio Giovanile Rapallo. C.U. n. 50 del 19.2.2009. L’arbitro della gara in epigrafe riferiva di non aver potuto darvi inizio per l’assenza della squadra del Calcio Giovanile Rapallo. Dal che il Giudice Sportivo assegnava la vittoria a tavolino alla soc. Serra Riccò ed infliggeva alla soc. Calcio Giovanile Rapallo la penalizzazione di un punto in classifica oltre l’ammenda di € 103. La soc. Calcio Giovanile Rapallo ha impugnato la decisione con reclamo ritualmente proposto davanti a questa Commissione Disciplinare. La ricorrente eccepisce di essersi regolarmente presentata per la disputa della gara calendarizzata, come da C.U. 46 del 5.2.2009, per la giornata di sabato 14 febbraio alle ore 17,00 al campo Negrotto; ivi presentatasi per quella data e ora, era stata informata dello spostamento della partita al giorno successivo da alcuni dirigenti della squadra ospitante. I responsabili avevano poi appurato, il lunedì successivo, che la comunicazione dello spostamento era stata disposta con telefax indirizzato al numero telefonico diverso da quello ufficiale comunicato nel foglio di censimento al Comitato. Chiedono pertanto l’annullamento delle sanzioni. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo va accolto, perché le doglianze della società trovano conferma dalla documentazione reperita nell’archivio del Comitato dalla quale si evince che lo spostamento è stato erroneamente comunicato con telefax del 13.2.2009 alle ore 17.29 ad un numero diverso di quello ufficialmente indicato all’atto dell’iscrizione al Campionato; si può obbiettare che la società era stata informata della variazione dai dirigenti della soc. Serra Riccò, ma bisogna anche tenere in giusta considerazione che lo spostamento improvviso di una gara al giorno successivo a quello originariamente fissato per la disputa, impone quanto meno un riscontro scritto d’accettazione da parte delle società interessate, potendo sempre sussistere importanti difficoltà nell’allestimento della formazione da schierare in relazione alla disponibilità dei giovani calciatori. Per questi motivi la Commissione Disciplinare annulla in toto (punizione sportiva e sanzioni accessorie, cioè penalizzazione ed ammenda) la decisione del primo giudice e rimette gli atti al Comitato Regionale per la fissazione della nuova data di disputa della gara. Accolto il reclamo, nulla per la tassa.
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