COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 26/03/2009 Delibere della Commissione Disciplinare (154) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO BARILLA’ (Presidente della Soc. US Sanremese Calcio) E DELLA SOCIETA’ US SANREMESE CALCIO (nota n. 4100/152pf08-09/AM/ma del 27.1.2009)
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 26/03/2009
Delibere della Commissione Disciplinare
(154) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO BARILLA’ (Presidente della Soc. US Sanremese Calcio) E DELLA SOCIETA’ US SANREMESE CALCIO (nota n. 4100/152pf08-09/AM/ma del 27.1.2009)
Con provvedimento del 27.01.2009, il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il signor Carlo Barillà, già Presidente della Soc. US Sanremese Calcio, per violazione dell’art. 1, comma 1, in riferimento all’art. 5, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere – mediante le dichiarazioni di cui all’atto di deferimento da intendersi
qui integralmente richiamate - posto in essere una condotta contraria ai principi di lealtà, probità e correttezza e per aver espresso giudizi lesivi della reputazione di altri tesserati.
Con il medesimo provvedimento, il Procuratore Federale ha altresì deferito la Soc. US Sanremese Calcio per la violazione di cui all’art.4, comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al Barillà.
In data 6.3.2009 i deferiti hanno presentato un’“Istanza di sospensione del procedimento e del giudizio” rilevando: a) l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini; b) l’omessa notifica dell’atto di contestazione alla società Sanremese; c) l’omesso accertamento da parte del Presidente della CDN dell’avvenuta notificazione di tale atto; d) la competenza della Commissione Disciplinare Territoriale Ligure; e) l’omessa richiesta di proroga delle indagini per la stagione sportiva successiva a quella dei “fatti denunciati”.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha preliminarmente prodotto attestazione di invio a mezzo fax alla Soc. Sanremese dell’atto di deferimento. Nel merito, ha concluso per l’accertamento di responsabilità dei deferiti e l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per entrambi,
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti,
OSSERVA
Preliminarmente si deve rilevare che manca la prova dell’avvenuta notifica dell’atto di deferimento sia nei confronti del deferito Barillà sia nei confronti della Soc. Sanremese.
Infatti, riguardo alla posizione del Barillà, non risulta acquisita agli atti la ricevuta di ritorno della Raccomandata A/R, mezzo con il quale sarebbe stato spedito l’atto di deferimento. Con riferimento alla Soc. Sanremese, il numero di fax cui è stato inviato l’atto è risultato appartenere a soggetto diverso in occasione della trasmissione a mezzo fax allo stesso numero dell’avviso di convocazione per l’odierna udienza, a cura della Segreteria di questa Commissione.
P.Q.M.
La Commissione, rilevato il difetto di regolare costituzione del contraddittorio, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per la rinnovazione del deferimento di cui è stata rilevata l’omessa notifica.
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