COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 63 – Reclamo U.S. Don Bosco avverso le squalifiche dei calciatori Chiu Davide per quattro giornate e Piras Luigi per tre giornate – Gara Don Bosco – Rivarolese del 22.3.2009 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 46 del 26.3.2009 Delegazione Provinciale di Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 63 - Reclamo U.S. Don Bosco avverso le squalifiche dei calciatori Chiu Davide per quattro giornate e Piras Luigi per tre giornate - Gara Don Bosco - Rivarolese del 22.3.2009 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 46 del 26.3.2009 Delegazione Provinciale di Genova Chiu Davide – espulso per aver colpito un avversario con una gomitata al collo, a fine gara rivolgeva all’arbitro reiterate frasi offensive e minacciose – squalifica per quattro gare. Piras Luigi – per aver colpito un avversario con un calcio al ginocchio. Il calciatore colpito doveva essere sostituito – squalifica per tre gare. Queste le motivazioni poste dal G.S. a fondamento delle decisioni che sono impugnate, in questa sede, dalla Società di appartenenza dei calciatori. Nell’atto d’appello la società reclamante, nel descrivere i fatti, afferma, quanto al Chiu, che il contatto è avvenuto in azione di gioco, fortuitamente, mentre si strattonava con un avversario, quanto al Piras, che questi s’era reso responsabile di un contatto con un avversario, avvenuto però in maniera energica ma non violenta. L'esame degli atti di gara, preclude l'accoglimento del reclamo: troppo diversa, o meglio, diametralmente opposta, la tesi della reclamante circa il resoconto dell’arbitro. Al di là del carattere di prova privilegiata goduta dal rapporto di gara non è possibile considerare fortuito e privo di violenza lo sferrare un calcio al ginocchio d’un avversario o colpirlo con una gomitata al collo in reazione ad un contatto regolare. Trattasi, in entrambi i casi, di gesti del tutto gratuiti ed ingiustificati e oggettivamente idonei a causare un danno fisico all’avversario e quindi condotta violenta, come tale sanzionabile automaticamente con la pena minima prevista dall’art. 19 punto 4 lett. b, (squalifica per tre giornate), correttamente applicata per il Piras, mentre per il Chiu tale sanzione minima è stata incrementata di una giornata per il comportamento reiteratamente irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’arbitro a fine gara. Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Don Bosco e dispone l’incameramento della tassa.
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