COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 64 – Reclamo U.S.D. Albianese avverso decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato Juniores Provinciale Albianese-CS 5 Terre Monver dell’11.2.2009. C.U. n. 42 del 11.02.2009 Delegazione Provinciale della Spezia

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 64 - Reclamo U.S.D. Albianese avverso decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato Juniores Provinciale Albianese-CS 5 Terre Monver dell'11.2.2009. C.U. n. 42 del 11.02.2009 Delegazione Provinciale della Spezia Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale della Spezia con decisione apparsa sul C.U. n. 42 dell’11.2.2009, dichiarava inammissibile il reclamo proposto dall’U.S.D. Albianese avverso la regolarità della gara in epigrafe perché non preceduto dal telegramma di preannuncio nei modi e nei termini previsti dalle norme. La ricorrente eccepiva che all’incontro aveva partecipato nelle file della Soc. 5 Terre Mover, il calciatore Gallucci Mirko in posizione irregolare in quanto squalificato. La sentenza del primo giudice è stata appellata dalla Soc. Albianese con reclamo di rito nel quale ripropone le stesse ragioni della prima istanza. La Commissione Disciplinare, presa visione degli atti, ritenuto di non poter entrare nel merito di quanto richiesto dalla reclamante, per la norma che dichiara insanabili i ricorsi giudicati improponibili in primo grado, rileva tuttavia insussistenti i motivi che hanno indotto il primo giudice alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso. L’istanza risulta, infatti, regolarmente inoltrata nei termini previsti dalla norma, con copia trasmessa contestualmente alla controparte e circa il mancato invio al G.S. del telegramma di preannuncio di reclamo, la nota esplicativa della F.I.G.C. prot. 5.1428/gg del 24.10.2008 ha chiarito definitivamente l’insussistenza di tale l’obbligo per quanto attiene ai reclami al G.S. previsti dall’art. 46 del C.G.S. modificato come da C.U. n. 26 del 18.7.2008 della F.I.G.C. Infine, il mancato contestuale versamento della tassa reclamo è superato dalla possibilità di procedere all’addebito sul conto della società. Per questi motivi la Commissione Disciplinare annulla la decisione del Giudice Sportivo al quale rimette gli atti per l’esame di merito della prima istanza. Nulla per la tassa reclamo.
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