COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 57 – Deferimento del signor Enrico Bracco, dirigente U.S. Rocchettese e dei calciatori Bladar Avdullai e Danilo Rossello, tesserati U.S. Rocchettese, per violazione art. 1 comma 1 CGS. Deferimento dell’U.S.D Rocchettese per responsabilità oggettiva.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2009
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 57 - Deferimento del signor Enrico Bracco, dirigente U.S. Rocchettese e dei calciatori Bladar Avdullai e Danilo Rossello, tesserati U.S. Rocchettese, per violazione art. 1 comma 1 CGS. Deferimento dell'U.S.D Rocchettese per responsabilità oggettiva.
Con atto del 2 febbraio 2009, il Sostituto Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare, per rispondere rispettivamente:
1) il Signor Danilo Rossello, della violazione di cui all'art. 17 comma 5 lett. a) e 22, commi 2 e 3 del C.G.S., oltre che della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'ari 1, comma 1, del C.G.S., per avere disputato la gara U.S. PONTELUNGO 1949 / U.S.D. ROCCHETTESE valida per la semifinale dei play off del campionato di 3° Ctg girone SV del 20.4.2008, benché squalificato.
2) il Signor Bledar Avdullai, della violazione di cui all'art. 17 comma 5 lett. a) e 22, commi 2 e 3 del C.G.S., oltre che della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art 1, comma 1, del C.G.S., per avere disputato la gara U.S. PONTELUNGO 1949 / U.S.D. ROCCHETTESE valida per la semifinale dei play off del campionato di 3° Ctg girone SV del 20.4.2008, benché squalificato.
3) il Signor Enrico BRACCO, della violazione di cui all'art 17 comma 5 lett. a) e 22, commi 2 e 3 del C.G.S., oltre che della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art 1, comma 1, del C.G.S., per avere permesso, attestandone falsamente la posizione regolare, che i calciatori Danilo ROSSELLO e Bledar AVDULLAI disputassero la gara U.S. PONTELUNGO 1949 / U.S.D. ROCCHETTESE valida per la semifinale dei play off del campionato di 3° Categoria girone SV del 20.4.2008, benché squalificati-
4) la società U.S.D. ROCCHETTESE, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art 4, comma 2, del C.G.S. in relazioni ai fatti ascritti ai propri tesserati.
Dato corso agli incombenti istruttori, il procedimento si è svolto in data odierna con la sola presenza del rappresentante della P.F. avv. Paolo Pronzato, il quale ha sostenuto la colpevolezza dei deferiti con le seguenti richieste sanzionatorie:
• Calciatori Danilo Rossello e Bledar Avdullai, squalifica per una giornata effettiva di gara;
• Signor Enrico Bracco – dirigente U.S.D. Rocchettese, inibizione per mesi tre;
• U.S.D. Rocchettese: penalizzazione di due punti nella classifica della corrente stagione sportiva:
Poiché gli illeciti addebitati ai deferiti risultano già accertati a seguito di procedimento instaurato davanti a questo giudicante su reclamo di altro sodalizio (dal che l’invio degli atti alla Procura Federale), ed atteso che nelle infrazioni commesse non si ravvisano
comportamenti dolosi perché riferiti alla non conoscenza della nuova norma relativa al modo di scontare le squalifiche incorse dai calciatori per fatti relativi all’ultima giornata di campionato qualora siano previsti i play off, la Commissione Disciplinare accoglie il deferimento, ed irroga ai calciatori Danilo Rossello e Bledar Avdullai ed al dirigente Enrico Bracco le sanzioni sopra richieste dal Procuratore Federale, ritenute adeguate a punire le infrazioni commesse in assenza di dolo, cioè squalifica per una giornata ciascuno ai due calciatori ed inibizione per mesi tre al dirigente. Ed in tal senso delibera, precisando però che l’anzidetto dirigente, sottoscrivendo la distinta di gara, non ha falsamente attestato la regolare posizione dei due calciatori partecipanti alla gara in pendenza di squalifica, come sostenuto nell’atto d’accusa della P.F. (più sopra integralmente riportato), ma esclusivamente la loro regolare posizione agli effetti del tesseramento secondo quanto previsto dalle N.O.I.F. La sanzione irrogata si riferisce perciò al fatto che il dirigente accompagnatore rappresenta la società a ogni effetto e la società è responsabile della partecipazione irregolare dei calciatori.
Condanna l’U.S. Rocchettese al pagamento dell’ammenda di €. 150,00 per responsabilità oggettiva della società per i fatti commessi dai propri tesserati, non risultando afflittiva la sanzione della penalizzazione richiesta dalla P.F. stante l’attuale posizione in classifica della squadra (ultima nel Campionato di Seconda Categoria con quattro punti di distacco dalla penultima a poche giornate dal termine del Campionato).
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