COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 23/04/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 72 – Reclamo ASD Rivasamba avverso la squalifica del calciatore De Lucchi Giacomo per quattro giornate. ed avverso l’inibizione del dirigente Genovese Mario fino al 31.12.2009. Gara Rivasamba – Fontanabuona del 22.3.2009 Campionato Eccellenza. C.U. n. 59 del 26.3.2009.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 23/04/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 72 - Reclamo ASD Rivasamba avverso la squalifica del calciatore De Lucchi Giacomo per quattro giornate. ed avverso l'inibizione del dirigente Genovese Mario fino al 31.12.2009. Gara Rivasamba - Fontanabuona del 22.3.2009 Campionato Eccellenza. C.U. n. 59 del 26.3.2009. Letto il reclamo, la Commissione Disciplinare osserva: - il Giudice sportivo sanzionava con la squalifica per quattro giornate effettive di gara il calciatore De Lucchi Giacomo per aver minacciato ed insultato l’arbitro al termine dell’incontro e con l’inibizione fino al 31.12.2009 il dirigente, addetto all’arbitro, Genovese Mario, per aver tenuto a fine gara un comportamento non consono al suo specifico ruolo non intervenendo a difesa e protezione della terna arbitrale che stava subendo gravi offese e minacce e per essersi reso responsabile d’averne impedito l’accesso nello spogliatoio, del quale deteneva le chiavi e d’avere cercato d’impedire, unitamente ad altre due persone non indicate in distinta, la chiusura della porta di detto spogliatoio; - la società si è opposta ai provvedimenti con reclamo di rito, nel quale sostiene l’eccessività di entrambe le sanzioni irrogate dal G.S. perché i fatti attribuiti al calciatore risultano mal interpretati dal direttore di gara, nulla specificando sull’istanza per il dirigente, ed affidandone la difesa ad una nota autografa dello stesso allegata al reclamo, che non può essere esaminata perché i soggetti che intendono ricorrere devono provvedere a spedire l’istanza in proprio con le stesse modalità previste per le società accompagnandola con la tassa reclamo; - respinte la richiesta d’audizione, perché non formulata in maniera esplicita e lasciata alla discrezionalità del giudicante, e la richiesta d’escussione di prove testimoniali, perché non consentito dalle norme; - respinta l’eccezione sopra proposta dalla ricorrente perché gli atti ufficiali appaiono redatti in forma chiara ed univoca, raccontando per filo e per segno quanto rilevato dagli ufficiali di gara; - esaminate le sanzioni solo sotto il profilo equitativo, viene ritenuta congrua quella irrogata al dirigente Genovese Mario, mentre quella al calciatore De Lucchi Giacomo può essere inflitta in misura minore, per questi motivi delibera di ridurre la squalifica del calciatore De Lucchi Giacomo da quattro a tre giornate di squalifica e di confermare l’inibizione del dirigente Genovese Mario. Dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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