COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 11 del 27/09/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento: Bignotti Andrea, Benzoni Giacomo, Marchetto Fulvio, Torchio Severino, A.C. San Zeno, U.S. Pontevichese 2000
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N° 11 del 27/09/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento: Bignotti Andrea, Benzoni Giacomo, Marchetto Fulvio, Torchio Severino,
A.C. San Zeno, U.S. Pontevichese 2000
Il procuratore federale, con atto inviato alle parti in data 28 febbraio 2001/5 marzo 2001, a seguito di
trasmissione ai sensi dell’art. 21.5 del CGS da parte dell’Ufficio Indagini, deferiva i soggetti e le società sopra
indicate per sentirli rispondere della violazione dell’art. 1.1 del CGS in relazione all’art. 39 numero 2
del CGS i primi quattro soggetti indicati in epigrafe e di responsabilità diretta ex art. 6.1 CGS l’AC San Zeno
e dell’art. 6.2 CGS la US Pontevichese.
403/11
Con raccomandata in data 19 aprile 2001 la Commissione Disciplinare del CRL contestava ai signori
Bignotti Andrea, Benzoni Giacomo, Marchetto Fulvio e Torchio Severino la violazione dell’art. 1.1 del CGS
in relazione all’art. 32 n. 2 del CGS nonché alle società AC San Zeno la violazione dell’art. 6.1 CGS ed alla
US Pontevichese la violazione dell’art. 6.2 CGS.
In particolare veniva contestato ai primi quattro soggetti sopra indicati, nelle rispettive qualità, la richiesta
(al padre del calciatore) ed il pagamento della somma di £ 2.000.000 per consentire il trasferimento del
calciatore Nicoletti Davide dall’US Ospitaletto (oggi US Pontevichese 2000) all’AC San Zeno.
Inoltre al Bignotti veniva contestato di avere condotto, su incarico del Torchio e del Severino, operazioni
con consentite di cessione di calciatori dilettanti, ricavando e versando ai predetti signori la complessiva
somma di £ 150.000.000.
Infine veniva contestata alle società la responsabilità diretta (AC San Zeno) ed oggettiva (US Pontevichese
200 quale incorporante dell’US Ospitaletto) per i fatti sopra contestati.
Con la medesima raccomandata veniva fissata altresì l’udienza del 12 maggio 2001 con termine perentorio
ai deferiti al 9 maggio 2001 per il deposito di deduzioni difensive.
Venivano depositate in data 9 maggio 2001 deduzioni difensive della US Pontevichese con le quali la
società rilevava da un lato la insussistenza dell’addebito contestato non rientrando i comportamenti contestati
tra quelli di cui all’art. 1.1 CGS in relazione all’art. 32 n. 2 del regolamento della LND né in relazione,
comunque, a quello che veniva ritenuto l’addebito effettivo da rivolgere alla società e cioè quello relativo
alla violazione dell’art. 39 n. 2 del regolamento della LND.
Chiedeva pertanto la Pontevichese di essere ascoltata dalla Commissione e comunque il proprio proscioglimento
dagli addebiti contestati.
Nel corso dell’udienza del 12 maggio 2001, benchè regolarmente convocata, nessuno compariva per
la Pontevichese mentre compariva la procura Federale che, ritenute fondate le contestazione formulate ai
deferiti, formulava le seguenti richieste di condanna:
- Bignotti Andrea mesi 10 di inibizione
- Benzoni Giacomo mesi 3 di inibizione
- Marchetto Fulvio mesi 12 di inibizione
- Torchio Severino mesi 12 di inibizione
- AC San Zeno £ 600.000 di ammenda
- US Pontevichese 2000 £ 500.000 di ammenda.
La Commissione Disciplinare, preso atto di quanto sopra osserva:
- va preliminarmente rilevata la irrilevanza della affermazione della Pontevichese 2000 circa la insussistenza
dell’addebito così come formulato nell’atto di contestazione.
L’atto di contestazione ha infatti lo scopo precipuo di permettere al deferito di essere portato a conoscenza
delle contestazioni formulate nei suoi confronti e dunque consentirgli di esercitare il proprio diritto
alla difesa.
Orbene una volta che il deferito ha effettiva conoscenza dei fatti del procedimento ed esercita in relazione
ad essi il proprio diritto di difesa (con memorie difensive e comunque richiedendo l’audizione avanti
codesta Commissione), ciò significa che l’atto di contestazione ha raggiunto pienamente lo scopo che l’ordinamento
gli conferisce e, pertanto, irrilevanti risultano essere le affermazioni relative ad una eventuale
erronea qualificazione giuridica dei comportamenti ascritti al deferito.
Ciò che nel caso di specie è avvenuto visto che - dopo un contestazione di natura meramente formale
circa l’erronea qualificazione della contestazione - la Pontevichese 2000 è entrata nel merito delle contestazioni
formulate nei suoi confronti e delle vicende del procedimento e su esse si è ampiamente difesa.
Ciò premesso, va dunque valutata la fondatezza delle contestazioni ai deferiti del presente procedimento
nonché la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura Federale nei confronti dei deferiti.
404/11
Sotto il primo profilo menzionato pare evidente che lo svolgimento dei fatti sia da considerare pacifico
posto che nessuna contestazione è insorta in relazione ad essi.
Resta allora da valutare, come si diceva, la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura Federale.
Ebbene Codesta Commissione considerata la gravità dei fatti emersi nel corso delle indagini ritiene meritevoli
di integrale accoglimento tutte le sanzioni richieste in relazione alle posizioni dei signori Bignotti,
Torchio, e Marchetto nonché in relazione alla posizione della Pontevichese 2000 (che risponde a titolo di
responsabiltà oggettiva sia per i fatti del suo dirigente che quale successore dell’incorporata US Ospitaletto).
Si ritiene di dover ridurre la sanzione nei confronti dei deferiti Benzoni e della società San Zeno, dato
il marginale ruolo ricoperto nella presente vicenda.
Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare ed in integrale accoglimento delle proposte formulate
dalla Procura Federale
INIBISCE
- Bignotti Andrea per mesi 10
- Benzoni Giacomo per mesi 2
- Marchetto Fulvio per mesi 12
- Torchio Severino per mesi 12
CONDANNA
- la AC San Zeno al pagamento di £ 500.000 di ammenda a titolo di responsabilità diretta per i fatti commessi
dal suo presidente Benzoni Giacomo;
- la US Pontevichese 2000 al pagamento di £ 500.000 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva
per i fatti commessi dal suo dirigente Marchetto Fulvio.
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