COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Ceriano – Camp. Prima Cat. /Gir. G Gara del 09.12.2001 tra Ceriano-Ronago (C.U. n. 22 del Comitato Reg. Lombardia datato 13.12.2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Ceriano - Camp. Prima Cat. /Gir. G Gara del 09.12.2001 tra Ceriano-Ronago (C.U. n. 22 del Comitato Reg. Lombardia datato 13.12.2001) La Società S.S. CERIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore BRANCHI IVAN per SEI GARE, lamentando che il calciatore stesso aveva sì bestemmiato, ma non aveva assunto nessun comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo é stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: la reclamante ha negato che il calciatore dopo l’espulsione rientrava nel recinto di giuoco ed ingiuriava e minacciava l’arbitro. Tale negazione, viene smentita direttamente dall’arbitro, tuttavia esaminato però il referto arbitrale il comportamento del calciatore deve essere valutato con minor rigore in quanto deve essere considerata come una unica azione. Pertanto, la squalifica va ridotta a quattro gare. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto, RIDUCE la squalifica del calciatore BRANCHI IVAN a QUATTRO GARE si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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