COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Riozzese – Camp. 2° Cat. /Gir. V Gara del 13.12.2001 tra Valleambrosia-Riozzese (C.U. n. 20 del Comitato Prov. Milano datato 20.12.2001)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. Riozzese - Camp. 2° Cat. /Gir. V
Gara del 13.12.2001 tra Valleambrosia-Riozzese
(C.U. n. 20 del Comitato Prov. Milano datato 20.12.2001)
La Società A.S. RIOZZESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha deliberato di comminare
la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 alla reclamante, la penalizzazione
di 1 punto in classifica e l’ammenda di Lit. 100.000. Adducendo che la squadra, nonostante la situazione
atmosferica impossibile, si é presentata al campo avversario, sprovvisto di illuminazione. Inoltre é
stato impedito alla squadra di entrare negli spogliatoi perché chiusi.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo é stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5
del C.G.S., sentita la reclamante, rileva:
quanto addotto dalla reclamante appare del tutto verosimile: cioé che in tutta la zona di Velleambrosia
era venuta a mancare la fornitura di energia elettrica a causa del maltempo e di conseguenza, l’impianto
sportivo era completamente al buio e non era possibile disputare la gara, oltre che per le condizioni atmosferiche.
A prescindere dalla circostanza che la Soc. RIOZZESE ha affermato di essersi recata a VALLEAMBROSIAalle
ore 20.20 e di essersi allontanata da tale luogo dopo le ore 21.20, é fatto assolutamente
notorio, quindi non bisognevole di idonea prova documentale, che la sera del 13.12.2001 nella città di Milano,
ed in una ampia zona circoscritta, si é scatenata una forte tempesta di neve che ha praticamente
bloccato per alcune ore la circolazione stradale, interessato l’erogazione di energia elettrica e reso impossibili
le comunicazioni a mezzo di telefonia mobile. Tali condizioni hanno certamente determinato una
causa di forza maggiore. Non si dimentichi che proprio quella sera non si é potuta disputare la partita di
calcio MILAN-LAZIO valevole per la COPPA ITALIA. La causa di forza maggiore e la conseguente considerazione
che in ogni caso la gara VALLEAMBROSIA-RIOZZESE non si sarebbe potuta disputare, impongono
la ripetizione della gara.
Tanto premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto si
DELIBERA
la ripetizione della gara VALLEAMBROSIA-RIOZZESE secondo le modalità che stabilisce il Comitato
competente. Dispone altresì l’accredito della tassa a favore della reclamante.
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