COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Nuovo Calcio Mi 3 – Camp. Jun. Provinciale /Gir. E Gara del 9.12.2001 tra Basiglio-U.S. Nuovo Calcio Mi 3 (C.U. n. 19 del Comitato Provinciale di Milano datato 13.12.2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Nuovo Calcio Mi 3 - Camp. Jun. Provinciale /Gir. E Gara del 9.12.2001 tra Basiglio-U.S. Nuovo Calcio Mi 3 (C.U. n. 19 del Comitato Provinciale di Milano datato 13.12.2001) La Società U.S. NUOVA CALCIO MI 3 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore, ANTONIO CARBONE, sino al 9.12.2002, lamentando che i fatti descritti dall’arbitro nel rapporto di gara non corrispondono al vero. Infatti, a dire della società reclamante, il CARBONE si é limitato ad insultare l’arbitro, senza alcuna volontà di colpire quest’ultimo al volto con il pallone ovvero di aggredirlo. Pertanto, la U.S. NUOVO CALCIO MI 3 chiede una riduzione della squalifica comminata al calciatore. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo é stato inviato nel termine previsto dall’art. 42 n. 5 del C.G.S., osserva. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, ha chiaramente descritto il comportamento tenuto nei suoi confronti dal calciatore, ANTONIO CARBONE, nei seguenti termini: “al 38° del secondo tempo il giocatore n. 5 della soc. Nuovo Calcio MI 3, sig. Carbone Antonio, dopo avergli fischiato un fallo contro, tirava violentemente il pallone verso di me, non riuscendo a colpirmi solo perché io riuscivo con un movimento veloce a schivare il pallone il quale mi avrebbe colpito al volto”. L’arbitro ha inoltre specificato che il CARBONE, mentre lo insultava e minacciava ripetutamente, tentava di aggredirlo, senza riuscire nell’intento per il pronto intervento dei suoi compagni di squadra che lo placcavano prontamente, trascinandolo fuori dal terreno di gara. Considerato che le deduzioni svolte dalla società reclamente non trovano alcun riscontro nel rapporto dell’arbitro e nel relativo supplemento i quali costituiscono, fonte primaria e privilegiata di prova, queste devono essere considerate mere allegazioni di parte, prive di valore probatorio. Pertanto, é necessario fare esclusivamente riferimento al rapporto arbitrale e al relativo supplemento per valutare, ai fini disciplinari, il comportamento tenuto dal calciatore nei confronti dell’arbitro. Nel caso di specie, la gravità del comportamento tenuto dal calciatore, ANTONIO CARBONE, e descitto nel supplemento di rapporto, giustifica una sanzione meno rigorosa a quella comminata dal Giudice Sportivo. Tanto premesso e ritenuto. RIDUCE La squalifica del calciatore, ANTONIO CARBONE, sino al 13.8.2002.
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