COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Olmeneta – Camp. Cat. 3° /Gir. B Gara del 19.12.2001 tra G.S. Olmeneta-Castelvetro Incrociatello (C.U. n. 18 del Comitato di Cremona datato 19.11.2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Olmeneta - Camp. Cat. 3° /Gir. B Gara del 19.12.2001 tra G.S. Olmeneta-Castelvetro Incrociatello (C.U. n. 18 del Comitato di Cremona datato 19.11.2001) La Società G.S. OLMENETA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha disposto la ripetizione della gara. La società reclamante ritiene, infatti, che la gara é stata giustamente sospesa dal direttore di gara, a causa di un grave atto di violenza commesso nei suoi confronti dal calciatore della squadra avversaria, ROSARIO TRUBIA, e che pertanto doveva essere comminata la punizione della perdita della gara alla squadra avversaria. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo é stato inviato tempestivamente anche alla squadra avversaria, osserva. La decisione del Giudice Sportivo oggetto del presente giudizio di reclamo é stata correttamente motivata e merita pertanto di essere confermata. Infatti, é rimessa al giudizio dell’arbitro, la valutazione sulla gravità dei fatti accaduti o situazioni venutesi a creare sul campo e quindi la decisione se, in presenza di tali fatti o situazioni, la gara debba proseguire regolarmente, proseguire pro forma o essere interrotta: spetta poi però agli organi di giustizia sportiva vagliare l’esattezza delle decisioni prese sul campo dal direttore di gara e, quindi decidere se vi erano gli estremi per interrompere o proseguire la gara. Nel caso di specie, non vi erano gli estremi per interrompere la gara in quanto, dopo l’episodio di violenza commesso nei suoi confronti dell’arbitro dal Trubia, non vi era una chiara situazione di pericolo per l’incolumità dell’arbitro tale da non consentire la prosecuzione della gara. Ciò posto, appare evidente che la gara debba essere ripetuta. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone ex Art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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