COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Cuggiono – Camp. Prom. /Gir. A Gara del 02.12.2001 tra U.S.J.P. Novatese-1945-U.S. Cuggiono
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Cuggiono - Camp. Prom. /Gir. A
Gara del 02.12.2001 tra U.S.J.P. Novatese-1945-U.S. Cuggiono
L’U.S. CUGGIONO con reclamo affidato al servizio postale in data 29 dicembre 2001 lamenta la posizione
irregolare del calciatore EMILIANO TORRICELLI nella gara in oggetto, in quanto lo stesso non aveva
scontato la squalifica automatica per una giornata di gara conseguente all’espulsione dal campo durante
la gara J.P. NOVATESE- RESCALDINA CALCIO del 18 NOVEMBRE 2001.
La Commissione Disciplinare, rilevato che ai sensi dell’art. 42 comma 3 demp C.G.S. i reclami avverso
la posizione di tesserati che preso parte ad una gara devono essere proposti nel termine di quindici giorni
dallo svolgimento della gara stessa e che la norma stessa non fa alcun riferimento alla data di pubblicazione
del Comunicato Ufficiale nel quale appare la squalifica (la sanzione ai sensi dell’art. 41 n. 2 del C.G.S.
é automatica, indipendentemente da qualsiasi declaratoria del Giudice Sportivo), visto l’art. 29 comma 9
del C.G.S..
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo, con addebito della relativa tassa alla Soc. reclamante.
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