COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Noviglio – Camp. Cat. 3°/Gir. B Gara del 2.12.2001 tra Noviglio-Boys Seguro (C.U. n. 18 del Comitato Prov. Milano datato 6.12.2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Noviglio - Camp. Cat. 3°/Gir. B Gara del 2.12.2001 tra Noviglio-Boys Seguro (C.U. n. 18 del Comitato Prov. Milano datato 6.12.2001) La Società A.C. NOVIGLIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore, DE PONTI MATTEO sino al 4.6.2002, lamentando che il proprio calciatore non meritava la sanzione disciplinare in quanto non aveva tenuto un comportamento violento. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo é stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., sentita la reclamante e telefonicamente l’arbitro, rileva: l’episodio deve essere ridimensionato per ciò che riguarda la sua gravità: infatti il direttore di gara, sentito telefonicamente da questa Commissione, ha precisato che il calciatore DE PONTI MATTEO gli ha preso con forza la maglietta senza usare violenza ma solamente al fine di evidenziare con più consistenza la sua protesta. L’arbitro ha però escluso che il DE PONTI fosse ststo spinto contro di lui da altri calciatori. La sanzione disciplinare va quindi ridotta. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo, RIDUCE La squalifica del calciatore DE PONTI MATTEO a tutto il 2.3.2002. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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