COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO UNDER 18 GARA S. GIORGIO – CIMIANO del 24-02-2002 – Girone A

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO UNDER 18 GARA S. GIORGIO - CIMIANO del 24-02-2002 - Girone A La società CIMIANO non si è presentata per la disputa della gara a margine. Non essendo pervenuta da parte della Società stessa idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore, in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F. DELIBERA a) di comminare alla Società CIMIANO la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, penalizzando altresì la stessa di un punto in classifica giusto il disposto dell’art. 12 comma 3 del C.G.S.; b) di comminare alla Società CIMIANO la sanzione dell’ammenda pari a € 52.00 - 1a Rinunzia - così come stabilita, in relazione alla categoria d’appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2001/2002 pubblicate sul C.U. n. 1 del 05-07-2001.
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