COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Soresinese – Camp. Promozione / Gir. E Gara del 27.01.2002 tra Soresinese-Brignanese (C.U. n. 27 del C.R.L. datato 31.01.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Soresinese - Camp. Promozione / Gir. E Gara del 27.01.2002 tra Soresinese-Brignanese (C.U. n. 27 del C.R.L. datato 31.01.2002) La Società SORESINESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore VERDELLI ARONNE per 6 gare, lamentando che i fatti evidenziati dal direttore di gara non sarebbero sostanzialmente avvenuti dal momento che lo stesso non avrebbe spintonato l’arbitro ne avrebbe mai utilizzato nei suoi confronti frasi offensive. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: l’art. 31 lettera 1 prevede che i rapporti dell’arbitro ed i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel caso di specie il direttore di gara ha individuato in modo preciso ed inequivocabile che il calciatore che lo ha spintonato e che ha usato espressioni ingiuriose nei suoi confronti, è stato il Sig. VERDELLI ARONNE. A fronte di ciò la mera negazione dei fatti da parte della reclamante risulta essere una mera petizione di principio priva di valore probatorio. Resta da valutare la congruità della sanzione comminata che appare a Codesta Commissione adeguata al comportamento del calciatore. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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