COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Castiglione Mantovano – 1a Cat. / Gir. N Gara del 03.02.2002 tra Gussola-Castiglione Mantovano (C.U. n. 28 del C.R.L. datato 07.02.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Castiglione Mantovano - 1a Cat. / Gir. N Gara del 03.02.2002 tra Gussola-Castiglione Mantovano (C.U. n. 28 del C.R.L. datato 07.02.2002) La Società CASTIGLIONE MANTOVANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ANTUONO LUCA per QUATTRO GARE, lamentando l’eccessività della squalifica inflitta. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42; n. 5 del C.G.S. rileva: Il comportamento del calciatore ANTUONO LUCA, così come descritto dall’arbitro nel suo referto, è certamente meritevole di censura, tuttavia la contestualità dell’azione ingiuriosa consente una lieve riduzione della sanzione inflitta. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE La squalifica del calciatore ANTUONO LUCA a TRE GARE EFFETTIVE. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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