COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Gerenzano – Cat. 2° – Gir. S Gara del 03.02.2002 tra Chignolese-Gerenzano (C.U. n. 23 del comitato Prov. di PAVIA datato 07.02.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Gerenzano - Cat. 2° - Gir. S Gara del 03.02.2002 tra Chignolese-Gerenzano (C.U. n. 23 del comitato Prov. di PAVIA datato 07.02.2002) La Società U.S. GERENZANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l’allenatore LUIGI BELLONI sino al 18.03.2002, lamentando che sarebbe verificato uno scambio di persona, e comunque, ritenendo eccessiva la sanzione irrogata a seguito delle contestazioni mosse al Tecnico squalificato. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince senza alcun dubbio che il direttore di gara ha correttamente individuato il Sig. BELLONI LUIGI quale responsabile dei fatti che gli sono stati ascritti. Di conseguenza secondo gli abituali criteri di valutazione della presente Commissione la sanzione disposta dal G.S. di prime cure appare del tutto congrua e meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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