COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Darfo Boario – Camp. Ecc. / Gir. C Gara del 10.02.2002 tra Darfo Boario-Cremapergo (C.U. n. 29 del C.R.L. datato 14.02.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/02/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Darfo Boario - Camp. Ecc. / Gir. C Gara del 10.02.2002 tra Darfo Boario-Cremapergo (C.U. n. 29 del C.R.L. datato 14.02.2002) La società DARFO BOARIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore TABONI DANILO per 3 gare, lamentando che l’arbitro avrebbe male interpretato il gesto del calciatore TABONI che si sarebbe semplicemente appoggiato al braccio del direttore di gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: Il reclamo non è fondato e merita di essere rigettato, infatti, la circostanza descritta dall’arbitro nel proprio referto non è contestata dalla reclamante considerato che la stessa afferma che il calciatore si è appoggiato sul braccio del direttore di gara. Ciò premesso vi è solo da aggiungere che il calciatore ha anche utilizzato espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara, di guisa che appare del tutto congrua, considerando il comportamento complessivo dello stesso, la sanzione di TRE giornate comminate dal primo giudice. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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