COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE D GARA : A.C. Selecao – A.C. Virtus – DEL 21-03-2002- GIRONE “A”

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE D GARA : A.C. Selecao – A.C. Virtus - DEL 21-03-2002- GIRONE “A” Dal rapporto di gara e dal supplemento di rapporto si rileva che: al 19° del secondo tempo veniva allontanato il signor Achille Viganò, tecnico della società Virtus, per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro; a fine gara lo stesso signor Achille Viganò avvicinava il direttore di gara, mentre questi si dirigeva nello spogliatoio, ed insistentemente con atteggiamento irriguardoso chiedeva, urlando, spiegazioni all’arbitro in ordine al suo allontanamento dal terreno di gioco; il comportamento del tecnico di fatto richiamava l’attenzione di alcuni calciatori della sua società, in particolare il calciatore Villani Roberto, della società Virtus, teneva comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, mentre i calciatori Malorani Mauro e Pozzi Giancarlo, della società Virtus, lo ingiuriavano; il direttore di gara tentava di interrompere il dialogo col signor Viganò e di rientrare nello spogliatoio ma i sopraggiunti calciatori della società Virtus, Sala Adolfo, Pollastri Livio e Porro Stefano lo prendevano per un braccio stringendolo con forza e provocandogli dolore, afferravano la porta dello spogliatoio tentando di non farlo entrare ed impedendo la chiusura della porta stessa; il direttore di gara riusciva a divincolarsi ed a chiudere la porta, ma non riuscendo a serrarla veniva subito raggiunto dai calciatori della società Virtus, Sala Adolfo, Pollastri Livio i quali lo spingevano, facendolo arretrare di circa un paio di metri e facendolo finire con la schiena e la testa addosso ad un armadietto; l’impatto gli causava forte ed intenso dolore; il calciatore Sala Adolfo sferrava un violento pugno che colpiva sulla bocca il direttore di gara e gli sferrava anche un calcio colpendolo ad un gomito; in conseguenza dei colpi subiti l’Arbitro riportava una ferita interna ad un labbro e persistente dolore con fuoriuscita di sangue nonchè tumefazione al braccio (le lesioni sono documentate da referto medico). Con l’aiuto da un dirigente locale venivano allontanati i due calciatori Sala e Pollastri ed il direttore di gara poteva chiudere la porta a chiave; all’esterno qualcuno tuttavia colpiva la porta stessa con forti colpi. Il comportamento immotivato del signor Achille Viganò, tecnico e dirigente della società Virtus, ha di fatto innescato e provocato a fine gara i gravi fatti di violenza su indicati senza che lo stesso dirigente facesse nulla per impedirli o limitarne le conseguenze. Così pure assolutamente immotivato e senza giustificazione alcuna appare il comportamento gravemente e ripetutamente violento attuato dal nei confronti dell’Arbitro prima congiuntamente dai calciatori della società Virtus, Sala Adolfo, Pollastri Livio e Porro Stefano che lo prendevano per un braccio, successivamente dai calciatori della società Virtus, Sala Adolfo, Pollastri Livio che lo hanno spintonato ed infine dal calciatore Sala Adolfo che lo ha colpito prima con un forte e violentissimo pugno alla mascella, poi con un forte calcio al gomito. Gravi e pesanti censure devono quindi essere assunte a giusta sanzione di tale inqualificabile comportamento di gratuita ed ingiustificabile violenza, che non solo non trova attenuanti alcuna, ma viene aggravato dalla pervicacia e dalla continuazione del citato comportamento violento nei confronti del direttore di gara, dalla considerazione della età matura dei partecipanti all’aggressione ed infine dai futili motivi da cui trae origine. I fatti violenti su indicati, in quanto commessi da propri tesserati, rendono, peraltro, oggettivamente responsabile la società Virtus, che deve perciò essere adeguatamente sanzionata ai sensi dell’art 2 e dell’art 10, del nuovo C.G.S. P.Q.S. DELIBERA 1) Di squalificare il calciatore della società Virtus, Sala Adolfo, per anni cinque, vale a dire fino al 25-03- 2007. 2) Di squalificare il calciatore della società Virtus, Pollastri Livio, per anni uno, vale a dire fino al 25-03- 2003. 3) Di squalificare il calciatore della società Virtus, Porro Stefano, per mesi sei, vale a dire fino al 25-09- 2002. 4) Di squalificare i calciatori della società Virtus, Malorani Mauro e Pozzi Giancarlo per 2 gare. 5) Di squalificare il calciatore della società Virtus, Villani Roberto per 1 gara. 6) Di inibire il signor Achille Viganò, tecnico della società Virtus fino al 25-09-02 7) Di comminare alla società Virtus l’ammenda di € 1000,00 con diffida. 8) Di omologare il risultato della gara come segue: A.C. Selecao – A.C. Virtus 5-3.
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