COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Marianese – Camp. 2a Cat. / Gir. H Gara del 24.02.2002 tra Marianese-Lomazzo (C.U. n. 26 del Comitato Prov. di COMO e datato 28.02.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società F.C. Marianese - Camp. 2a Cat. / Gir. H
Gara del 24.02.2002 tra Marianese-Lomazzo
(C.U. n. 26 del Comitato Prov. di COMO e datato 28.02.2002)
La Società F.C. MARIANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il
calciatore DI FEO REMO per 5 GARE, lamentando l’eccessività della sanzione.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5
del C.G.S., rileva:
il comportamento del calciatore DI FEO REMO così come descritto dall’arbitro nel suo referto, merita la
dovuta censura. In considerazione, peraltro, del contesto nel quale l'episodio si è verificato, la sanzione
può trovare una lieve riduzione.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo
RIDUCE
la squalifica del calciatore DI FEO REMO a 4 (quattro) GARE dispone l’accredito della relativa tassa a
favore della reclamante.
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