COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Villatavazzano – Camp. 2a Cat. / Gir. U Gara del 03.03.2002 tra Villatavazzano – Marudo (C.U. n. 27 del Comitato di Lodi datato 07.03.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Villatavazzano - Camp. 2a Cat. / Gir. U
Gara del 03.03.2002 tra Villatavazzano - Marudo
(C.U. n. 27 del Comitato di Lodi datato 07.03.2002)
La Società VILLATAVAZZANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la
perdita della gara per 0-3 secondo il risultato acquisito sul campo al momento della sospensione della gara;
squalificato il calciatore GHITTI GIANLUIGI fino al 03.11.2002;
squalificato i calciatori BERTOLOTTI BRUNO, PEIA GIORGIO e PREMOLI ADRIANO fino al
03.05.2002. Lamentando che il rapporto dell’arbitro non descriverebbe i fatti come effettivamente svolti ed,
in particolare specificando che nessuno dei calciatori avrebbe toccato l’arbitro salvo il PEIA che avrebbe
semplicemente preso l’arbitro per un braccio per richiamare la sua attenzione.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5
del C.G.S., rileva:
il reclamo non merita accoglimento. Al di là del fatto che non è ammessa la consultazione dei testi a codesta
Commissione e che il rapporto di gara costituisce fonte privilegiata di prova ai sensi dell’art. 31 del
C.G.S. va rilevato che sentito a sommarie informazioni il direttore di gara ha specificato di non aver mostrato
il cartellino rosso ai cinque calciatori espulsi al solo fine di non accendere ulteriormente gli animi degli
stessi, ritenendo sufficientemente tutelata la propria incolumità al momento degli avvenimenti.
Pertanto i cinque calciatori sono da considerarsi espulsi e correttamente il direttore di gara ha sospeso
l’incontro. Inoltre il direttore di gara fa specifico riferimento ai calciatori autori coinvolti negli episodi sanzionati
dal G.S. ed alla loro identificazione. Va da sé, allora, che il provvedimento impugnato merita integrale
conferma essendo anche da ritenersi congrue le sanzioni comminate dal G.S.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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