COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Sordio – Camp. Jun. Prov. / Gir. A Gara del 03.03.2002 tra Pol. Sordio – U.S. Trigintese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Sordio - Camp. Jun. Prov. / Gir. A Gara del 03.03.2002 tra Pol. Sordio - U.S. Trigintese (C.U. n. 27 del Comitato di Lodi datato 07.03.2002, avverso la decisione del G.S.) La Commissione Disciplinare, rilevato che la POL. SORDIO, che propone reclamo avverso la delibera del G.S. che mandava a ripetere la gara, non ha inviato copia del reclamo alla Società U.S. TRIGINTESE; infatti non risulta allegata la ricevuta della raccomandata comprovante l’invio del reclamo. DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone di addebitare la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it