COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Carpianese – Camp. 3a Cat. / Gir. A Gara del 03.03.2002 tra Carpianese-Fulgor Lodi Vecchio (C.U. n. 27 del Comitato di Lodi datato 07.03.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Carpianese - Camp. 3a Cat. / Gir. A Gara del 03.03.2002 tra Carpianese-Fulgor Lodi Vecchio (C.U. n. 27 del Comitato di Lodi datato 07.03.2002) La Società CARPIANESE ha proposto reclamo avverso il provvedimento del G.S. con cui veniva comunicata la perdita della gara per 0-2 alla Società CARPIANESE nonché la squalifica per 2 (due) GARE dei calciatori: MUSIU MASSIMO e GRANATA LORENZO. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, considerato che: - in data 07.03.2002 veniva emesso il comunicato con cui il G.S. comunicava le sanzioni impugnate dalla reclamante; - in data 11.03.2002 la Società CARPIANESE proponeva reclamo contro il predetto provvedimento; - in data 13.03.2002 l’arbitro correggeva il proprio rapporto di gara segnalando l’errore commesso al giudice sportivo il quale, con provvedimento pubblicato in data 14.03.2002, disponeva la ripetizione della gara nonché l’annullamento delle squalifiche dei calciatori MUSIU e GRANATA; - pertanto, essendo stato già modificato il provvedimento impugnato secondo quanto richiesto dalla reclamante. PQM dichiara il non luogo a procedere per carenza di interesse della Società CARPIANESE e dispone la restituzione della relativa tassa di reclamo.
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