COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Errata Corigge C.U. 34 del 21.03.2002 Reclamo Società U.S. Gerenzago 1988 – U.S. Borgonovese si legga Euro 103,00 e non 130,00. Reclamo Società A.C. Brusaporto – Camp. 1a Cat. / Gir. C Gara del 03.03.2002 tra Forza Costanza-Brusaporto (C.U. n. 32 del Comitato R.L. datato 07.03.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Errata Corigge C.U. 34 del 21.03.2002 Reclamo Società U.S. Gerenzago 1988 - U.S. Borgonovese si legga Euro 103,00 e non 130,00. Reclamo Società A.C. Brusaporto - Camp. 1a Cat. / Gir. C Gara del 03.03.2002 tra Forza Costanza-Brusaporto (C.U. n. 32 del Comitato R.L. datato 07.03.2002) La Società A.C. BRUSAPORTO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori: COLOMBO RUDY e GIASSI ILARIO rispettivamente per 3 e 4 GARE; negando gli addebiti mossi ai due calciatori e chiedendo che gli stessi siano ascoltati dalla Commissione Disciplinare, auspicando un supplemento di rapporto da parte dell’arbitro che rettifichi il referto stesso a botta calda. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: i calciatori squalificati per poter comparire avanti alla Commissione devono fare reclamo in proprio e chiedere di essere sentiti; pertanto, la richiesta non può essere accolta. Passando all’esame dei comportamenti posti in essere dai calciatori, si rileva che il COLOMBO RUDY, espulso, veniva trattenuto dai suoi compagni impedendo allo stesso di aggredire l’arbitro. La sanzione inflitta dal G.S. di 3 GARE appare equa e va confermata, per l’atteggiamento minaccioso, il calciatore GIASSI ILARIO, sostituito dal proprio tecnico, “perdeva la testa e prendeva per il collo il Sig. BASSANI“. L’arbitro afferma di aver visto il tutto con la coda dell’occhio. Anche questa sanzione va confermata perché equa in quanto denota nell’autore del gesto un atteggiamento aggressivo. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone di addebitare la relativa tassa.
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