COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Enotria – Camp. 3a Cat. / Gir. D Gara del 03.03.2002 tra Aldiniana-Enotria

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 28/03/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Enotria - Camp. 3a Cat. / Gir. D Gara del 03.03.2002 tra Aldiniana-Enotria La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società F.C. ENOTRIA relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore BELLINI MARCO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’Art. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso Art. 42 comma 6 C.G.S. Rilevato che la società ALDINIANA non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, come da C.U. n. 28 datato 28.02.2002 del Comitato P. di Milano il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli Artt. 12-13-14-42 n. 2 del c.G.S., la commissione disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla soc.ALDINIANA la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2; b) di comminare alla soc. ALDINIANA l’ammenda di EURO 52,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore BELLINI MARCO per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 28 APRILE 2002 il dirigente accompagnatore FRANCESCHINI CARLO della società ALDINIANA. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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