COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°16 del 02/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società C.S. Ardisci e Spera – Camp. Calcio A5 /Girone C Gara del 17.10.2001 tra Ardisci e Spera-F.B.C. Vasca

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°16 del 02/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società C.S. Ardisci e Spera - Camp. Calcio A5 /Girone C Gara del 17.10.2001 tra Ardisci e Spera-F.B.C. Vasca La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto della Soc.ARDISCI e SPERA relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la Soc. F.B.C. VASCA avrebbe fatto partecipare il calciatoreFRANCESCOPAPARO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’Art. 42 n. 3 del C.G.S.. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso Art. 42 comma 6 C.G.S. Rilevato che la Soc. F.B.C. VASCA non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, come da comunicazione dell’ufficio Tesseramenti il calciatore risulta tesserato per la Soc. ARDISCI e SPERA e, di conseguenza, il rec lamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli art. 12-13-14-42 n. 2 del C.G.S.; la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla soc. F.B.C. VASCA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2; b) di comminare alla Soc.F.B.C. VASCA l’ammenda di Lit. 100.000= così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatoreFRANCESCOPAPARO per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 16.11.2001 il dirigente accompagnatore Sig. MARCOMAIORANO della Soc. F.B.C. VASCA- Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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