COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Marianese – Camp. 2°Cat. /Girone H Gara del 28.10.2001 tra Marianese-Vigor Grandate (C.U. n. 11 del Comitato Prov. di Como datato 02.11.2001)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Marianese - Camp. 2°Cat. /Girone H
Gara del 28.10.2001 tra Marianese-Vigor Grandate
(C.U. n. 11 del Comitato Prov. di Como datato 02.11.2001)
La Soc. MARIANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il tecnico SANTINMAURIZIO fino al 28.10.2002, lamentando che ci sarebbe stato un errore di valutazione oppure in’interpretazione sbagliata dei fatti da parte del direttore di gara. Di conseguenza ha chiesto la revoca della sanzione disposta a carico del tecnico Sig. SANTINMAURIZIO.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva:
il ricorso in essere è stato sottoscritto per espressa indicazione dal direttore sportivo, che da indagini presso gli organi federali è emerso carente di legale rappresentanza per la Società.
A norma degli art. 29 comma 5, (ex art. 23) del C.G.S. i reclami devono essere inviati agli organi disciplinari competenti direttamente dalle parti interessate, quindi, trattandosi di società, il reclamo deve essere inviato dal presidente della Società che è l’organo preposto istituzionalmente alla sua rappresentanza, o dal vicepresidente, in caso di comprovato impedimento del primo, o da altro dirigente espressamente deputato all’incombenza dallo statuto sociale, come è stato chiaramente sancito anche dalla c.A.F. con la pronuncia del 4 giugno 1992 C.U. n. 39.
Tanto premesso e ritenuto dichiara
INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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