COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Prezzatese – Camp. 3°Cat. /Girone A Gara del 28.10.2001 tra Real Borgogna-Prezzatese (C.U. n. 10 del Comitato Prov. Bergamo datato 02.11.2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Prezzatese - Camp. 3°Cat. /Girone A Gara del 28.10.2001 tra Real Borgogna-Prezzatese (C.U. n. 10 del Comitato Prov. Bergamo datato 02.11.2001) La Società PREZZATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore FRIGENISTEFANO sino al 28.02.2002. Lamentando che il calciatore si è limitato a chiedere chiarimenti all’arbitro in merito all’espulsione comminatagli per somma di ammonizioni. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n° 5 del C.G.S. rileva: il reclamo non può trovare accoglimento in quanto le deduzioni in esso contenute non trovano alcun riscontro nel rapporto di gara, fonte primaria e privilegiata di prova. Nel rapporto di gara emerge infatti, che il calciatore, contrariamente a quanto affermato dalla Soc. PREZZATESE, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, ha dato una spinta al direttore di gara, facendolo indietreggiare di mezzo metro, proferiva frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dello stesso arbitro e, dopo averlo colpito sulla mano con uno schiaffo, tentava di aggredirlo non riuscendo nell’intento per l’intervento dei propri compagni di squadra. L’estrema gravità del comportamento tenuto dal calciatore FRIGENISTEFANO, giustifica la squalifica comminata dal G.S. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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