COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Aurora – Camp. Calcio Femminile /Serie C Gara del 21.10.2001 tra Moniga e A.C. Aurora (C.U. n. 15 del C.R.L., datato 25.10.2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Aurora - Camp. Calcio Femminile /Serie C Gara del 21.10.2001 tra Moniga e A.C. Aurora (C.U. n. 15 del C.R.L., datato 25.10.2001) La società A.C. AURORA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo nella parte in cui le ha comminato la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di L. 100.000. Lamentando che la sospensione della gara “non è stata richiesta dalla scrivente, ma maturata da una decisione arbitrale a seguito di una consultazione con i capitani delle rispettive squadre”. La reclamante deduce inoltre che l’arbitro avrebbe affermato che il ritiro della squadra dalla gara non avrebbe comportato alcun provvedimento disciplinare ulteriore rispetto alla perdita della gara stessa. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’Art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile con riferimento all’impugnazione della sanzione dell’ammenda di L. 100.000 in quanto, ai sensi dell’Art. 36, n. 3 lett. D), C.G.s. non sono impugnabili “i provvedimenti pecuniari inferiori a L. 300.000”. Per quanto attiene alla sanzione della perdita di un punto in classifica si osserva inoltre che al 30° minuto del secondo tempo la A.C. AURORA, in seguito all’infortunio di alcune calciatrici, ha deciso di non proseguire la gara, ritirando la squadra. Tale circostanza è peraltro stata chiaramente riportata dall’arbitro nel proprio rapporto che, come noto, costituisce fonte primaria e privilegiata di prova. Il ritiro della squadra dalla gara comporta automaticamente la sanzione della penalizzazione di un punto, ai sensi dell’Art. 12 e 13 del C.G.S. Le eventuali affermazioni dell’arbitro, in merito al fatto che il suddetto comportamento non avrebbe comportato alcun provvedimento disciplinare, sono del tutto ininfluenti, in quanto le società, i calciatori ed i dirigenti sono tenuti a conoscere le “carte federali”, ivi compreso il sopracitato Art. 12 n. 3 del C.G.S. Tanto premesso e ritenuto, dichiara INAMMISSIBILE il reclamo, nella parte in cui impugna la sanzione dell’ammenda di L. 100.000 RIGETTA il reclamo nella parte restante e dispone ex Art. 29 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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