COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Gravellonese – Camp. 2°Cat. /Girone R Gara del 30.09.2001 tra Gravellonese-Confienza

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Gravellonese - Camp. 2°Cat. /Girone R Gara del 30.09.2001 tra Gravellonese-Confienza La Società GRAVELLONESE ha proposto reclamo per la posizione irregolare del calciatore LAMPUGNANICESARE. La Commissione Disciplinare, rilevato che ai sensi dell’art. 29, comma VI° del C.G.S., nei casi in cui il gravame verte su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviato copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art. 34 comma VII del C.G.S. e che l’attestazione della ricevuta deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce, ai sensi dell’art. 29 comma IX del C.G.S. motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la Soc. GRAVELLONESE abbia inviato copia del reclamo alla Soc. CONFIENZA e che comunque l’attestazione della ricevuta non è allegata al reclamo, peraltro risultato oltre i termini di cui all’art. 42 comma 3 del C.G.S.. DICHIARA inammissibile il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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