COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Calcio Villongo – Cat. 2°/Girone D Gara del 28.10.2001 tra U.S.Villongo-U.S. Gavarnese avverso la posizione irregolare del calciatore Dolci Claus impiegato nonostante fosse squalificato
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Calcio Villongo - Cat. 2°/Girone D
Gara del 28.10.2001 tra U.S.Villongo-U.S. Gavarnese avverso la posizione
irregolare del calciatore Dolci Claus impiegato nonostante fosse squalificato
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, osserva:
da un esame dei documenti ufficiali di gara, risulta che il calciatore DOLCICLAUS(Gavarnese) non ha partecipato alla gara AURORATRESCORE-GAVARNESE del 16.09.2001 data in cui si svolgeva la prima giornata del campionato di 2° categoria.
Pertanto, il suddetto calciatore scontava la giornata di squalifica di cui al Comunicato n. 37 del 10 maggio 2001.
Tanto premesso, il reclamo della U.S. Calcio VILLONGO va respinto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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