COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Sestese – Cat. Juniores Regionali /Girone A Gara del 27.10.2001 tra Sestese-Solbiatese (C.U. n. 17 del Comitato Reg. Lombardia datato 08.11.2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Sestese - Cat. Juniores Regionali /Girone A Gara del 27.10.2001 tra Sestese-Solbiatese (C.U. n. 17 del Comitato Reg. Lombardia datato 08.11.2001) La Società SESTESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore PISAPIASTEFANO per 6 (sei) GARE. Lamentando che la sanzione comminata dal G.S. al calciatore PISAPIASTEFANO appare eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n° 5 del C.G.S., rileva: che, letti gli atti ufficiali, il comportamento tenuto dal calciatore PISAPIASTEFANO, seppure deprecabile, deve essere valutato con minor rigore. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE La squalifica del calciatore PISAPIASTEFANO a 3 (tre) GARE. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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