COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°20 del 29/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S.Roncello – Camp. 2° Cat. /Gir. G Gara del 14.10.2001 tra G.S. Roncello-Trezzanese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°20 del 29/11/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S.Roncello - Camp. 2° Cat. /Gir. G Gara del 14.10.2001 tra G.S. Roncello-Trezzanese La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla Società G.S. Roncello, relativo alla gara in oggetto, nella quale secondo l’assunto della reclamante, la società Trezzanese avrebbe fatto partecipare il calciatore Boffelli Marco in posizione irregolare, rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S.; rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 C.G.S.; rilevato che la Soc. Trezzanese non ha inviato le proprie controdeduzioni; rilevato che, come da C.U. n. 7 del Com. di Monza dell’11.10.2001 il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt. 12-13-14-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla Soc. Trezzanese la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2; b) di comminare alla Soc. Trezzanese l’ammenda di L. 150.000= così determinato in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore Boffelli Marco per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 29.11.2001 il dirigente accompagnatore, sig. MODAELLISANTINO della società Trezzanese. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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