COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°21 del 06/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE D GARAFORMATIVOMILAN – GIACHEGIUSSANOdel 30/11/2001 Girone D
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°21 del 06/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE D
GARAFORMATIVOMILAN - GIACHEGIUSSANOdel 30/11/2001 Girone D
La gara in oggetto non ha potuto avere inizio a causa di un guasto improvviso all’impianto di illuminazione.La società FORMATIVOMILANha provveduto a chiamare un tecnico che non ha potuto constatare la impossibilità a provvedere, seppur provvisoriamente, ad una riparazione del guasto.
Il direttore di gara ha quindi dovuto sospendere l’incontro per mancanza di visibilità.
A tal proposito la C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C. avverso la regola 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto di illuminazione compreso (C.A.F. 3marzo-1994 C.U. n°.19).
“La società che intende invocare la forza maggore deve provare la riferibilità dell’evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell’illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F.19 gennaio 1995 C.U.n°.16)”.
La società FORMATIVOMILAN, rimane pertanto oggettivamente responsabile della mancata disputa dell’incontro, non avendo prodotto idonea documentazione comprovante causa di giustificazione.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alla Società FORMATIVOMILANla sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, ai sensi dell’art.12 del C.G.S.