COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°21 del 06/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S.Corbetta – Camp. Ecc./Gir.A Gara tra I.A.S. Magenta-A.S. Corbetta del 14.10.2001

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°21 del 06/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S.Corbetta - Camp. Ecc./Gir.A Gara tra I.A.S. Magenta-A.S. Corbetta del 14.10.2001 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla Soc. A.S. CORBETTA relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore BATTISTA CROSIGNANI in posizione irregolare; lette le controdeduzioni dell’A.S. MAGENTA ed ascoltati i rappresentanti della stessa; sentito telefonicamente l’arbitro ed acquisito il fax dello stesso inviato, OSSERVA: l’Arbitro confermando l’assunto dell’A.S. MAGENTA ha dichiarato che il calciatore espulso nel corso della gara VERBANO-MAGENTA del 07/10/2001 era il n. 10 TOLOMEO FABRIZIO e non come erroneamente indicato nel rapporto il n. 18 CROSIGNANIBATTISTA. Ne consegue che la squalifica di quest’ultimo calciatore pubblicata sul C.U. n. 14 va revocata e che quest’ultimo aveva pieno titolo a partecipare alla gara in oggetto. Il calciatore effettivamente espulso non è stato schierato dalla A.S. MAGENTA nella gara immediatamente successiva e quindi ha già scontato la sanzione che doveva essergli comminata. Tanto premesso la Commissione Disciplinare RESPINGE il reclamo proposto, ricorrono giusti motivi per non procedere all’addebito della relativa tassa.
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