COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°21 del 06/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Nord Voghera – Camp. Cat. 3a/Gir.C Gara tra Accademia Calcio-G.S. Nord Voghera del 18.11.2001

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°21 del 06/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Nord Voghera - Camp. Cat. 3a/Gir.C Gara tra Accademia Calcio-G.S. Nord Voghera del 18.11.2001 La Soc. NORD VOGHERA, ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore, GANDINI SANDRO per quattro gare C.U. n. 14 del Comitato Prov. di PAVIA del 22/11/01. Lamentando che la squalifica era eccessiva in quanto il calciatore era venuto a contatto con un avversario per ostruirgli lo spazio e non per colpirlo. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., preso atto che l’arbitro, sentito telefonicamente, ha affermato sostanzialmente che si è trattato di un fallo di giuoco senza alcuna intenzione violenta. Acquisite tali precisazioni, la sanzione va adeguatamente ridimensionata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE La squalifica del calciatore SANDROGANDINI a 2 due Gare effettive. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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