COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°21 del 06/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Vedetta – Camp. Cat. 3a/Gir.A Gara tra Vedetta-Pol. Gratosoglio del 04.11.2001
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°21 del 06/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Vedetta - Camp. Cat. 3a/Gir.A
Gara tra Vedetta-Pol. Gratosoglio del 04.11.2001
(C.U. n. 14 del Comitato Prov. di Milano datato 08.11.2001)
La Società VEDETTA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori:BIONDOANTONIO fino al 30 APRILE 2002 e CORNEGLIANOPAOLO fino al 04 MAGGIO 2002 lamentando che i due calciatori sanzionati non si sarebbero resi responsabili dei fatti loro ascritti, chiedendo di conseguenza una riduzione delle squalifiche.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S, rileva:
esaminato il referto arbitrale e l’allegato supplemento di rapporto, fonte primaria e privilegiata di prova si evince in modo chiaro che: 1) il Sig. ANTONIOBIONDO successivamente al provvedimento di espulsione disposto nei propri confronti, e si avvicinava all’arbitro stringendogli in segno di scherno fortemente la mano procurandogli un momentaneo dolore. Contestualmente apostrofava l’arbitro con frasi minacciose e molto offensive per il decoro dello stesso; 2)il Sig. PAOLOCORNEGLIANO al termine della gara correva incontro all’arbitro con atteggiamento molto minaccioso e veniva quasi a contatto fisico con lo stesso, contatto evitato unicamente dall’intervento di calciatori della squadra avversaria che tutelavano l’incolumità del direttore di gara. Secondo gli abituali criteri di valutazione della presente Commissione, si reputano del tutto congrue e meritevoli di conferma le sanzioni irrogata dal G.S. di prime cure. Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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