COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°21 del 06/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Novedrate – Camp. Cat. Calcio A5 Provinciale Gara tra Alta Brianza Tavernerio e Novedrate del 28.10.2001

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°21 del 06/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Novedrate - Camp. Cat. Calcio A5 Provinciale Gara tra Alta Brianza Tavernerio e Novedrate del 28.10.2001 (C.U. n. 11 del Comitato Provinciale di Como, datato 02.11.2001) La società NOVEDRATE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore, Giovanni Pagliara, sino al 29.4.2002. Lamentando che tale squalifica è eccessiva in relazione alla gravità del comportamento tenuto da quest’ultimo nei confronti dell’arbitro. Pertanto, chiede una riduzione della stessa. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’Art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: il calciatore della NOVEDRATE, Giovanni Pagliara, al termine della gara, ha proferito frasi gravemente offensive nei confronti dell’arbitro, urtandolo volontariamente con il proprio petto. Il suddetto comportamento, seppur riprovevole, merita una sanzione lievemente inferiore rispetto a quella comminata al calciatore dal Giudice Sportivo, anche alla luce degli abituali criteri di valutazione adottati da Questa Commissione. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del calciatore, Giovanni Pagliara, a tutto il 15.1.2002. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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