COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°22 del 13/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Villasanta Cat. 2°/ Gir. L Gara tra Villasanta-Pro Macherio dell’1/11/2001 (C.U. n. 11 del Comitato di MONZA datato 8/11/2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°22 del 13/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Villasanta Cat. 2°/ Gir. L Gara tra Villasanta-Pro Macherio dell’1/11/2001 (C.U. n. 11 del Comitato di MONZA datato 8/11/2001) La Società A.C. VILLASANTA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore LAMANNA RICCARDO sino all’1 MAGGIO 2002, lamentando l’eccessività della sanzione comminata in relazione al comportamento tenuto dal calciatore. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n/5 del C.G.S. rileva: dal rapporto arbitrale risulta in modo inequivocabile che il calciatore LAMANNA nel protestare spingeva con forza l’arbitro, rivolgendogli una frase offensiva. La reclamente non nega in sostanza quanto avvenuto, ma ritiene eccessiva la sanzione inflitta. Effettivamente in relazione al comportamento tenuto dal LAMANNA la squalifica appare eccessiva e pertanto si ritiene equo ridurla a tutto il 1 MARZO 2002. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE la squalifica del calciatore LAMANNA RICCARDO a tutto il 01/03/2002 Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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