COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°22 del 13/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Parabiaco Camp. – Juniores Reg. / Gir. B Gara del 17.11.2001 tra A.C.. Parabiago-U.S. Uboldese
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°22 del 13/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Parabiaco Camp. - Juniores Reg. / Gir. B
Gara del 17.11.2001 tra A.C.. Parabiago-U.S. Uboldese
La Società A.C. PARABIACO he proposto reclamo denunziando che il calciatore STRANO VINCENZO avrebbe partecipato in posizione irregolare alla gara in oggetto, in quanto nel C.U. n. 18 del 15/11/2001 sotto la voce “rettifica al comunicato precedente” tra gli squalificati per recidività in ammonizione appariva detto calciatore.
La Commissione Disciplinare, visto il reclamo nonché le controdeduzioni dell’UBOLDESE osserva:
che nel C.U. n. 17 dell’ 8/11/2001 del C.R.L., apparso nel sito INTERNET del detto Comitato è contenuta la squalifica del calciatore STRANO VINCENZO “per recidività in ammonizione”; che la società di appartenenza del calciatore, al corrente della quarta ammonizione comminata allo STRANO e visto detto comunicato, non ha fatto partecipare il calciatore alla gara UBOLDESE-OLGIATE OLONA del 10/11/2001; che di conseguenza il calciatore avendo scontata la squalifica, aveva titolo a partecipare alla gara del 17 novembre 2001.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto ricorrono giusti motivi per non addebitare la relativa tassa alla A.C. PARABIAGO.
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