COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°22 del 13/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Cassano Calcio A 5 / Gir. B Gara del 21.11.2001 tra Lombardia Uno-GDA Cassano
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°22 del 13/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Cassano Calcio A 5 / Gir. B
Gara del 21.11.2001 tra Lombardia Uno-GDA Cassano
(C.U. n. 20 del Comitato Reg. Lombardia datato 29/11/2001)
La Società GDA CASSANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore BONANNO DOMENICO per tre (3) gare. Lamentando che buona parte del rapporto arbitrale sia frutto di supposizioni ed in forza di queste il calciatore sia stato ingiustamente squalificato. Nega in sostanza che il calciatore BONANNO abbia rivolto espressioni ingiuriose ai componenti della squadra avversaria, pur ammettendo che dopo la segnatura della rete lo stesso si sia diretto verso le panchina avversaria con atteggiamento provocatorio.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S.; rileva: le argomentazioni della Soc. GDA CASSANO confliggono decisamente con quanto riportato dal direttore di gara nel suo rapporto.
Nello stesso non si rilevano momenti di concitazione e si legge che il BONANNO dopo la segnatura correva davanti alla panchina avversaria, facendo gesti offensivi e rivolgendo agli stessi espressioni offensive. La sanzione inflitta appare equa e quindi va confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone ex 29 art. n. 13 del C.G.S. di addebitare la relativa tassa.