COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°23 del 20/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Rescaldina Calcio 1923 Campionato Promozione/Gir. A Gara del 18.11.2001 tra J.P. Novatese-A.S. Rescaldina

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°23 del 20/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Rescaldina Calcio 1923 Campionato Promozione/Gir. A Gara del 18.11.2001 tra J.P. Novatese-A.S. Rescaldina L’ A.S. RESCALDINA ha proposto reclamo affermando che la gara in questione era stata inficiata da un grave errore tecnico in quanto l’Arbitro aveva espulso il calciatore numero tre della squadra avversaria, mentre nel rapporto detto calciatore figurava tra i calciatori ammoniti. Anche nel C.U. del 29/11/2001 il calciatore non era stato inserito in quelli espulsi. La Commissione Disciplinare, pur prendendo atto che, come chiarito dall’Arbitro, il calciatore numero tre è stato effettivamente espulso dal campo, (espulsione non riportata nel rapporto) osserva che la reclamante non ha alcun interesse al reclamo, in quanto la circostanza denunziata non l’ha minimamente danneggiata ed anzi l’espulsione del calciatore avversario le ha consentito di giocare gli ultimi minuti della gara in superiorità numerica. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare RIGETTA il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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