COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°23 del 20/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Agrisport Sezione Calcio, avverso la delibera del G.S. relativa alla gara U.S. Landriano-Agrisport del 04.11.2001 / Campionato Cat. 1°/Gir. E (C.U. n. 18 del C.R.L. datato 15/11/2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°23 del 20/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Agrisport Sezione Calcio, avverso la delibera del G.S. relativa alla gara U.S. Landriano-Agrisport del 04.11.2001 / Campionato Cat. 1°/Gir. E (C.U. n. 18 del C.R.L. datato 15/11/2001) La Commissione Disciplinare vista la delibera pubblicata sul C.U. n. 20 del 29/11/2001: rilevato che la Soc. Agrisport Sezione Calcio ha fornito la prova di aver spedito via fax nei termini previsti dalla normativa vigente altro reclamo, debitamente sottoscritto dal Presidente, rilevato che questo ultimo reclamo, per un mero disguido non è stato consegnato a questo Commissione; rilevato che di conseguenza va revocata la delibera sopra menzionata ed il reclamo va riesaminato; preso atto che la reclamante ha rinunziato ad essere sentita. Tutto ciò premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare osserva: 1) La sanzione comminata al calciatore LUCA FREDIANI non appare suscettibile di riduzione in relazione al comportamento, tenuto da quest’ultimo, analiticamente descritto nella delibera di Primo Grado da intendersi fin qui sul punto integralmente riportata e descritta. 2) Con minor rigore può invece essere valutato il comportamento del calciatore BIAGIO CASTALDI, che si trovava a distanza di tre - quattro metri dall’autovettura dell’Arbitro, non ha partecipato all’aggressione né pronunciato nell’occasione frasi irriguardose con tono minaccioso. Tanto premesso e ritenuto CONFERMA la squalifica a tutto il 04 novembre 2004 del calciatore RUDY FREDIANI RIDUCE la squalifica del calciatore BIAGIO CASTALDI a tutto il 22 dicembre 2001.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it