COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°23 del 20/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Rivoltella Campionato – Cat. 1°/Gir. A Gara del 25.11.2001 tra Ghedi San Zeno-Rivoltella (C.U. n. 20 del C.R.L. datato 29/11/2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°23 del 20/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Rivoltella Campionato - Cat. 1°/Gir. A Gara del 25.11.2001 tra Ghedi San Zeno-Rivoltella (C.U. n. 20 del C.R.L. datato 29/11/2001) La Società A.C. Rivoltella ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore CRISTIAN NODARI fino al 27/02/2002. Lamentando che il calciatore sanzionato pur avendo inveito con proteste e frasi offensive all’indirizzo del direttore di gara non si sarebbe reso responsabile dello sputo in segno di diprezzo verso l’Arbitro. Chiede, per tanto, una adeguata riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato in termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince in maniera inequivocabile che il calciatore CRISTIAN NODARI si è reso responsabile della condotta ascrittagli e per tanto si reputa del tutto congrua e meritevole di conferma la sanzione disposta dal Giudice di prime cure. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S di incamerare la relativa tassa.
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