COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°23 del 20/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S. Luciano Manara – Cat. 1°/Gir. F Gara del 25.11.2001 tra Folgore Verano-Luciano Manara (C.U. n. 20 del C.R.L. datato 29/11/2001)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°23 del 20/12/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società S.S. Luciano Manara - Cat. 1°/Gir. F
Gara del 25.11.2001 tra Folgore Verano-Luciano Manara
(C.U. n. 20 del C.R.L. datato 29/11/2001)
La Società L. Manara ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ALESSIO CANALI a tutto il 27/03/2002.
Lamentando che la sanzione comminata dal G.S. appare eccessiva.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva:
che, letti gli atti e come chiaramente descritto nel rapporto di gara, il calciatore ALESSIO CANALI, mentre il direttore di gara annotava il minuto della rete della squadra avversaria, si avvicinava all’Arbitro e lo spingeva con forza proferendo frasi gravemente offensive.
Per tanto visto il comportamento tenuto dal calciatore ALESSIOCANALI, la sanzione comminatagli dal Giudice Sportivo appare congrua.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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