COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO ECCELLENZA GARA: VERBANO CALCIO – S.V. TURATE – DEL 23.12.2001 – GIRONE A

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO ECCELLENZA GARA: VERBANO CALCIO - S.V. TURATE - DEL 23.12.2001 - GIRONE A Visti gli atti ufficiali di gara. Sentito in proposito il Direttore di gara. Prima della gara, durante l’ingresso degli atleti in campo, alcuni sostenitori della società Verbano Calcio (una trentina circa) lanciavano sul terreno di gioco fumogeni e petardi e si rivolgevano ai calciatori ospiti con ripetuti pesanti insulti ed offese gravi e lesive dei sentimenti, dell’onore e della loro dignità nonché con gravi minacce per la loro incolumità. Allo stesso riprovevole modo, prima e per tutta la durata della gara, tali sostenitori si comportavano nei confronti della terna arbitrale. Infatti: - al 30’ del primo tempo gli stessi sostenitori locali “.. si scaraventavano sulla rete di recinzione e colpendola ripetutamente la facevano piegare tentando ripetutamente sia di abbatterla sia di scavalcarla.. “; inoltre sputavano in direzione dell’arbitro, senza colpirlo; - al 44’ del primo tempo alcuni sostenitori locali si portavano di nuovo in prossimità della recinzione tentando senza riuscirci di scavalcarla e, colpendo con alcuni sputi l’assistente arbitrale, lo ingiuriavano e lo minacciavano gravemente; -per tutta la durata del secondo tempo almeno ottanta sostenitori locali fischiavano ogni decisione arbitrale rivolgendo alla terna pesanti oltraggiose ingiurie, e definendo a più riprese corrotti gli appartenenti alla Federazione calcio in genere ed gli organi federali; - al 30’ del secondo tempo alcuni sostenitori locali, collocati dietro la porta della squadra ospite, lanciavano in direzione dei calciatori ospiti due petardi che esplodevano senza danno per alcuno e lanciavano una bottiglia di vetro contenente birra in direzione del portiere della squadra ospitata sfiorandone la testa; lanciavano inoltre, oltre a rotoli di carta igienica, anche una pietra; Al termine della gara, mentre la terna lasciava il terreno di gioco, alcuni sostenitori locali si avvicinavano alla rete di recinzione tentando ripetutamente, senza riuscirvi, di abbatterla ed inoltre, lanciando monetine verso la terna, sputavano in direzione dell’arbitro, senza colpirlo ed in direzione degli assistenti, uno dei quali veniva raggiunto dagli sputi; All’uscita dal sottopasso, in prossimità dello spogliatoio, cinque o sei sostenitori locali non riuscendo ad abbattere la recinzione (perché alcuni Signori, non in distinta successivamente dichiaratisi dirigenti locali, la sorreggevano evitando che cedesse) e non riuscendo a scavalcarla vi si arrampicavano ed uno di loro lanciava in direzione dell’arbitro “ ..con enorme violenza un petardo che mi sfiorava la testa (mi passava ad una distanza di 0,5 cm.) colpiva la porta degli spogliatoi ed esplodeva.. “; in tale circostanza un dirigente (non riconosciuto) cui erano state affidate le chiavi dello spogliatoio anziché affrettarsi ad aprire la porta agiva con voluta ed ostentata lentezza e con ironia invitava alla calma l’arbitro lasciandolo esposto ad eventuali aggressioni; il calciatore Bagnoli Andrea Soc. Verbano Calcio, poteva in tal modo avvicinare il direttore di gara ed ironicamente gli porgeva la mano, gli formulava gli auguri per le imminenti festività (“..se riuscirai a farle..”, aggiungeva, con evidente allusione alla pericolosa situazione in atto) ed immotivatamente gli attribuiva la responsabilità dell’accaduto; Una volta entrati negli spogliatoi il direttore di gara ed i suoi assistenti potevano sentire i colpi dei numerosi oggetti che colpivano le pareti ed i botti dei petardi che esplodevano in prossimità della finestra; i sostenitori locali si spostavano poi sulla strada da dove continuavano i lanci di oggetti contro il muro degli spogliatoi urlando ingiurie e minacce di inqualificabile, inammissibile ed inaudita violenza; tali atti proseguivano per un lungo periodo; Il direttore di gara convocava il Dirigente accompagnatore della società Verbano, Signor Capurso Andrea e gli chiedeva se fossero state chiamate le forze dell’ordine questi “..con fare provocante altezzoso ed ironico e con un sorriso in volto..” rispondeva all’arbitro che lui stesso aveva accertato non esservi alcuna necessità dell’intervento della forza pubblica in quanto tutto era sotto controllo; nel frattempo, però, si percepiva un forte boato ed altri oggetti colpivano nuovamente le mura dello spogliatoio. Una persona, presumibilmente un dirigente locale non identificato, si presentava al direttore di gara informandolo di aver provveduto egli stesso a chiamare i Carabinieri e pregando la terna di rimanere negli spogliatoi fino al loro arrivo stante l’evidente pericolosità della situazione. Accompagnati dalla forza pubblica, giunta in loco, i componenti della terna arbitrale lasciavano gli spogliatoi e raggiungevano la propria vettura che nel frattempo veniva fatta oggetto di pugni e raggiunta da sputi da parte di una quindicina di sostenitori locali i quali, di nuovo, oltraggiavano e minacciavano i componenti la terna; tra essi, il Dirigente accompagnatore della società Verbano, Signor Capurso Andrea, il quale, pur non colpendo la vettura, con un applauso ed una risata ironica attribuiva la responsabilità della pericolosa situazione allo stesso arbitro. L’inqualificabile ed inammissibile comportamento violento che prima, durante e dopo la gara i sostenitori della Società Verbano Calcio hanno posto in essere, e che rende oggettivamente responsabile la società stessa, non sembra essere un fatto casuale ed isolato; la gravità e la pericolosità del comportamento posto in atto, in questo caso, dai sostenitori locali va dunque attentamente ed adeguatamente valutato anche da questo punto di vista: la conseguente relativa sanzione ricade a totale carico ed onere della Società. Peraltro, anche il comportamento assolutamente privo di collaborazione, anzi, quasi ostruzionistico posto in essere dal Dirigente Signor Capurso Andrea, che per l’occasione svolgeva il compito d’accompagnatore ufficiale della squadra, oltre a ricadere oggettivamente a danno della società, deve essere attentamente e severamente censurato sul piano della responsabilità individuale del tesserato. Del pari va adeguatamente censurato il comportamento del calciatore Bagnoli Andrea, della Soc. Verbano Calcio, il quale, in circostanza di pericolo attuale per il direttore di gara, anziché intervenire a sua difesa non solo lo irrideva ma gli attribuiva spudoratamente e del tutto ingiustificatamente presunte responsabilità per l’accaduto. La terna arbitrale, ha quindi corso gravi pericoli, infatti e stata fatta oggetto, per tutta la durata della gara ed oltre, di gravi inqualificabili offese, fatta bersaglio di sputi e del lancio di oggetti e di petardi scagliati con evidente intenzione di colpire, è stata assediata nello spogliatoio peraltro bersagliato dal lancio di oggetti e petardi; la vettura del direttore di gara colpita con pugni sferrati pur in presenza della forza pubblica: questi fatti di violenza consumata non sono sfociati nella vera e propria aggressione fisica alle persone, forse, solo per caso. A ciò, probabilmente, ha pure contribuito l’intervento di pochi dirigenti locali (non identificati) i quali con senso di responsabilità e sopperendo alle omissioni di coloro che erano a ciò deputati, sono intervenuti impedendo il peggioramento della situazione e facendo opportunamente intervenire la forza pubblica; tale fatto deve essere valutato quale attenuante. Peraltro anche i calciatori ospiti sono stati inammissibilmente sottoposti ad un’inqualificabile serie di offese gravi ed il portiere ospite è stato inoltre fatto oggetto del lancio di una pietra e di una bottiglia di vetro contenente birra che lo ha sfiorato passando pericolosamente molto vicina alla sua testa. Tenuto conto del positivo comportamento di alcuni dirigenti. Visto il nuovo C.G.S. PQS DELIBERA a) di comminare alla Società Verbano Calcio, oggettivamente responsabile del comportamento violento dei propri sostenitori, l’ammenda di E 2065,83 (£. 4.000.000) per i ripetuti insulti, le gravissime ingiurie, le gravi intimidazioni e minacce e gli sputi rivolti dai propri sostenitori nei confronti dell’Arbitro e della terna; per i ripetuti tentativi d’invasione del terreno di gioco e degli spogliatoi per il tentativo d’aggressione subito dallo stesso direttore di gara sfiorato da un petardo passato a meno di un centimetro della sua testa e subito esploso; per i pugni sferrati all’auto del direttore di gara; per i ripetuti insulti, le gravissime ingiurie e le minacce rivolte ai calciatori ospiti, per il tentativo di colpire il portiere della squadra ospite prima con una pietra e successivamente con una bottiglia di vetro piena di birra che gli sfiorava la testa; b) di comminare alla società Verbano Calcio, oggettivamente responsabile del comportamento dei propri tesserati e sostenitori, la sanzione della squalifica del campo per 2 giornate; c) di inibire, per i motivi su indicati, il Sig. Capurso Andrea società Verbano Calcio fino al 25/9/2002; d) di squalificare per 6 gare il calciatore Bagnoli Andrea Soc. Verbano Calcio per il comportamento dallo stesso tenuto a fine gara ed in costanza di pericolo attuale per l’arbitro; e) di squalificare per 4 gare il calciatore Contini Luca Soc. Verbano Calcio, espulso durante la gara, perché colpiva con un calcio un avversario e lo calpestava mentre questi era a terra; f) di squalificare per 2 gare il calciatore Iori Alessandro Soc. S.V. Turate, espulso durante la gara; g) di squalificare per 1 gara il calciatore Tondino Fabio Soc. S.V. Turate, per recidività in ammonizione; h) di omologare come segue il risultato della gara: Verbano Calcio – S.V. Turate 1-2.
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