COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Colognese – Camp. Ecc. /Gir. B Gara del 10.12.2001 tra Colognese-Ponte S. Pietro (C.U. n. 22 del C.R.L. datato 13.12.2001)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°24 del 10/01/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Colognese - Camp. Ecc. /Gir. B Gara del 10.12.2001 tra Colognese-Ponte S. Pietro (C.U. n. 22 del C.R.L. datato 13.12.2001) La Società COLOGNESEha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ROSSATIFABIO per 3 GARE. Lamentando che la sanzione comminata dal G.S. al calciatore FABIOROSSATI appare eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: che, letti gli atti e come chiaramente descritto nel rapporto di gara, fonte primaria e privilegiata di prova ai sensi del codice di giustizia sportiva, il calciatore ROSSATIFABIO, ha gravemente ingiuriato ed offeso l’assistente dell’arbitro. Pertanto la sanzione comminata dal G.S. al calciatore ROSSATIFABIO appare congrua. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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